Comune di Vernasca
Segnalazione di illeciti
12 ottobre 2023
Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing
12 ottobre 2023


ATTENZIONE, questa procedura è RISERVATA ESCLUSIVAMENTE a:
  1. i dipendenti del Comune di Vernasca;
  2. i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (art. 2359 C.C.), delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore del Comune di Vernasca;
  4. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività presso il Comune di Vernasca, che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
  5. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso il Comune di Vernasca;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Vernasca.

Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed efficace dal 15 luglio 2023, dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione dei whistleblowers (o “informatori”, nella traduzione italiana del testo), ossia delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle normative nazionali.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 24/2023, si ricava che il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui su denuncia la commissioni di atti ritorsivi presuntivamente subito in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.


Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:
  1. CANALE INTERNO (gestito dal Comune)
  2. CANALE ESTERNO (gestito da ANAC)
  3. DIVULGAZIONE PUBBLICA
  4. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

I canali interni
In attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023, il Comune di Vernasca ha attivato i seguenti canali di segnalazione interni, affidandone la gestione esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
  1. in forma scritta, tramite la piattaforma “Whistleblowing PA”, attivata al sito https://comunedivernasca.whistleblowing.it/#/
  2. in forma orale, attraverso linea telefonica ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al numero 0523891225 int. 4
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Vernasca è pertanto l’unico soggetto competente a ricevere e gestire le predette segnalazioni. Sarà quindi il solo RPCT a gestire la piattaforma “Whistleblowing PA”; a ricevere le telefonate e a fissare gli incontri diretti con la persona segnalante.

Nel caso di segnalazione effettuata utilizzando la linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, quest’ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

In allegato è consultabile la scheda informativa sul trattamento dei dati personali.

Il canale esterno di segnalazione presso ANAC

CLICCA QUI per effettuare una SEGNALAZIONE

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. L’ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:
  1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione.
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
  • alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
  • questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.